Codice di Procedura Civile
Art. 346 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
Art. 346. (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte). Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
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