Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 325
Codice di Procedura Civile

Art. 325 — Termini per le impugnazioni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/325parte di Codice di Procedura Civile
Art. 325. (Termini per le impugnazioni). Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori e' di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 324 Art. 326 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.