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Codice di Procedura Civile

Art. 324 — Cosa giudicata formale

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Art. 324. (Cosa giudicata formale). S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

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