Codice di Procedura Civile
Art. 315 — Prima udienza
Art. 315. (Prima udienza). Nella prima udienza la parte attrice, quando occorre, deve chiarire i fatti e l'oggetto della domanda, proponendo i mezzi di prova e producendo i documenti; la parte convenuta deve proporre le sue difese, eccezioni, mezzi di prova, e produrre i documenti. A tal fine il giudice, se e' necessario, puo' fissare altra udienza. I documenti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
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