Codice di Procedura Civile
Art. 314 — Costituzione delle parti
Art. 314. (Costituzione delle parti). Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
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