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Codice di Procedura Civile

Art. 291 — Contumacia del convenuto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/291parte di Codice di Procedura Civile
Art. 291. (Contumacia del convenuto). Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio importante nullita' nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.

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