Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 290
Codice di Procedura Civile

Art. 290 — Contumacia dell'attore

ELI /it/codice-procedura-civile/art/290parte di Codice di Procedura Civile
Art. 290. (Contumacia dell'attore). Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 289 Art. 291 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.