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Codice di Procedura Civile

Art. 268 — Costituzione dopo la prima udienza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/268parte di Codice di Procedura Civile
Art. 268. (Costituzione dopo la prima udienza). L'intervento puo' aver luogo finche' la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio. Se l'intervento ha luogo dopo la prima udienza, il terzo non puo' compiere atti che non sono piu' consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contradittorio.

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