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Codice di Procedura Civile

Art. 267 — Costituzione del terzo interveniente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/267parte di Codice di Procedura Civile
Art. 267. (Costituzione del terzo interveniente). Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.

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