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Codice di Procedura Civile

Art. 252 — Identificazione dei testimoni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/252parte di Codice di Procedura Civile
Art. 252. (Identificazione dei testimoni). Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternita', l'eta' e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa. Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilita' del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

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