Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 251
Codice di Procedura Civile

Art. 251 — Giuramento dei testimoni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/251parte di Codice di Procedura Civile
Art. 251. (Giuramento dei testimoni). I testimoni sono esaminati separatamente. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 250 Art. 252 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.