Codice di Procedura Civile
Art. 219 — Redazione di scritture di comparazione
Art. 219. (Redazione di scritture di comparazione). Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
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