Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 218
Codice di Procedura Civile

Art. 218 — Scritture di comparazione presso depositari

ELI /it/codice-procedura-civile/art/218parte di Codice di Procedura Civile
Art. 218. (Scritture di comparazione presso depositari). Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne e' vietata, il giudice istruttore puo' disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice da' le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 217 Art. 219 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.