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Codice di Procedura Civile

Art. 214 — Disconoscimento della scrittura privata

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Art. 214. (Disconoscimento della scrittura privata). Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

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