Codice di Procedura Civile
Art. 213 — Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
Art. 213. (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione). Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.
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