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Codice di Procedura Civile

Art. 209 — Chiusura dell'assunzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/209parte di Codice di Procedura Civile
Art. 209. (Chiusura dell'assunzione). Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati gia' raggiunti, la ulteriore assunzione.

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