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Codice di Procedura Civile

Art. 208 — Decadenza dall'assunzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/208parte di Codice di Procedura Civile
Art. 208. (Decadenza dall'assunzione). Se nessuna delle parti si presenta nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova, il giudice istruttore le dichiara decadute dal diritto di farla assumere. Il giudice provvede analogamente, su istanza della parte comparsa, se non si presenta quella su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova. La parte interessata puo' chiedere nell'udienza successiva al giudice istruttore la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. II giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da gravi motivi.

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