Codice di Procedura Civile
Art. 16 — Esecuzione forzata
Art. 16. (Esecuzione forzata). Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore. Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.
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