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Codice di Procedura Civile

Art. 15 — Cause relative a beni immobili

ELI /it/codice-procedura-civile/art/15parte di Codice di Procedura Civile
Art. 15. (Cause relative a beni immobili). Il valore delle cause relative a beni immobili si determina moltiplicando per duecento il tributo diretto verso lo Stato: quello delle cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta, moltiplicando il tributo per cento; quello delle cause relative alle servitu', moltiplicando per cinquanta il tributo gravante sul fondo servente. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume da quello della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se l'immobile non e' sottoposto a tributo, il giudice determina il valore della causa secondo quanto risulta dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

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