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Codice di Procedura Civile

Art. 115 — Disponibilita' delle prove

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Art. 115. (Disponibilita' delle prove). Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

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