Codice di Procedura Civile
Art. 114 — Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte
Art. 114. (Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte). Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
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