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Codice Penale

Art. 73 — Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

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Art. 73. (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie) Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

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