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Codice Penale

Art. 72 — Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

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Art. 72. (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee) Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

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