Codice Penale
Art. 676 — Rovina di edifici o di altre costruzioni
Art. 676. (Rovina di edifici o di altre costruzioni) Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire mille. Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
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