Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 676
Codice Penale

Art. 676 — Rovina di edifici o di altre costruzioni

ELI /it/codice-penale/art/676parte di Codice Penale
Art. 676. (Rovina di edifici o di altre costruzioni) Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire mille. Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 675 Art. 677 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.