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Art. 675 — Collocamento pericoloso di cose

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Art. 675. (Collocamento pericoloso di cose) Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

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