Codice Penale
Art. 652 — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Art. 652. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto) Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a seimila.
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