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Codice Penale

Art. 651 — Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale

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Art. 651. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

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