Codice Penale
Art. 633 — Invasione di terreni o edifici
Art. 633. (Invasione di terreni o edifici) Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi.
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