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Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

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Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

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