Codice Penale
Art. 632 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.