Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 589
Codice Penale

Art. 589 — Omicidio colposo

ELI /it/codice-penale/art/589parte di Codice Penale
Art. 589. (Omicidio colposo) Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o piu' persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena complessiva non puo' superare gli anni dodici.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 588 Art. 590 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.