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Art. 588 — Rissa

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Art. 588. (Rissa) Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire tremila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

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