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Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

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Art. 457. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

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