Codice Penale
Art. 456 — Circostanze aggravanti
Art. 456. (Circostanze aggravanti) Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne e' compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
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