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Codice Penale

Art. 380 — Patrocinio o consulenza infedele

ELI /it/codice-penale/art/380parte di Codice Penale
Art. 380. (Patrocinio o consulenza infedele) Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila. La pena e' aumentata: 1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

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