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Art. 379 — Favoreggiamento reale

ELI /it/codice-penale/art/379parte di Codice Penale
Art. 379. (Favoreggiamento reale) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso preveduto dall'articolo 648, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

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