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Codice Penale

Art. 357 — Nozione del pubblico ufficiale

ELI /it/codice-penale/art/357parte di Codice Penale
Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1° gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2° ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

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