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Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture

ELI /it/codice-penale/art/356parte di Codice Penale
Art. 356. (Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

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