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Art. 345 — Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni

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Art. 345. (Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni) Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

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