Codice Penale
Art. 344 — Oltraggio a un pubblico impiegato
Art. 344. (Oltraggio a un pubblico impiegato) Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa e' recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.
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