Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 34
Codice Penale

Art. 34 — Perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse

ELI /it/codice-penale/art/34parte di Codice Penale
Art. 34. (Perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse) La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale. La condanna per delitti commessi con abuso della patria potesta' o dell'autorita' maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potesta' o dell'autorita' maritale. La sospensione dall'esercizio della patria potesta' dell'autorita' maritale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.