Codice Penale
Art. 33 — Condanna per delitto colposo
Art. 33. (Condanna per delitto colposo) Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre anni di reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria.
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