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Codice Penale

Art. 330 — Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

ELI /it/codice-penale/art/330parte di Codice Penale
Art. 330. (Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori) I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate, se il fatto: 1° e' commesso per fine politico; 2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

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