Codice Penale
Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Art. 329. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica) Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.