Codice Penale
Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Art. 325. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
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