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Codice Penale

Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio

ELI /it/codice-penale/art/324parte di Codice Penale
Art. 324. (Interesse privato in atti di ufficio) Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.

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