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Codice Penale

Art. 303 — Pubblica istigazione e apologia

ELI /it/codice-penale/art/303parte di Codice Penale
Art. 303. (Pubblica istigazione e apologia) Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

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