Codice Penale
Art. 302 — Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
Art. 302. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
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