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Codice Penale

Art. 237 — Cauzione di buona condotta

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Art. 237. (Cauzione di buona condotta) La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille, ne' superiore a lire ventimila. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

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