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Codice Penale

Art. 236 — Specie: regole generali

ELI /it/codice-penale/art/236parte di Codice Penale
Art. 236. (Specie: regole generali) Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: 1° la cauzione di buona condotta; 2° la confisca. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

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