Codice Penale
Art. 204 — Accertamento di pericolosita'. Pericolosita' sociale presunta
Art. 204. (Accertamento di pericolosita'. Pericolosita' sociale presunta) Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa. Nei casi espressamente determinati, la qualita' di persona socialmente pericolosa e' presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza e' subordinata all'accertamento di tale qualita', se la condanna o il proscioglimento e' pronunciato: 1° dopo dieci anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222; 2° dopo cinque anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, in ogni altro caso. E' altresi' subordinata all'accertamento della qualita' di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.
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